INTERVENTI AMMESSI
Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25; il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione. L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale.